Il Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285 del 1992) prevede all’articolo 188 che gli enti proprietari delle strade (es. Comuni e Province) riservino posti e strutture per agevolare la mobilità delle persone invalide e la indichino con apposita segnaletica (es. parcheggi riservati agli invalidi). Per poter usufruire di tali servizi, la persona dev’essere in particolare poi munita di un apposito permesso, denominato contrassegno.
Il contrassegno è rilasciato su domanda dell’interessato al proprio Comune di residenza, che lo rilascia se la persona presenta una “capacità di camminare sensibilmente ridotta”.
È necessario quindi prima prenotare una visita presso la medicina legale della ASL di residenza, la quale deve verificare, previa visita, che la persona abbia il requisito richiesto e lo deve certificare. Attualmente la legge 35 del 4/4/12 che converte il Decreto n°5 del 9/2/12 prevede che la Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o di handicap) indichi già nei nuovi verbali anche la sussistenza della condizione per il rilascio del contrassegno, in modo da evitare ulteriori visite di accertamento del requisito di cui sopra.
Con il certificato o il nuovo verbale d’invalidità o handicap la persona può poi presentare domanda di contrassegno al Sindaco del proprio Comune per tramite dell’ufficio competente, in genere preso la polizia municipale. L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Cosa permette di fare il contrassegno?
Il contrassegno consente di:
• parcheggiare negli appositi stalli riservati alle persone disabili ed identificati da apposita segnaletica;
• circolare nelle zone a traffico limitato e nelle corsie riservate ad es. ai pullman, taxi, ecc;
• sostare nei parcheggi a tempo, senza limiti di orario;
• richiedere un parcheggio personalizzato vicino casa o al posto di lavoro;
Non consente invece di derogare ad esempio ai divieti di fermata e di sosta ed ai passi carrabili.
Contrassegno e ZTL
Il contrassegno consente di circolare nelle zone a traffico limitato purché esse siano già aperte ad almeno un’altra categoria di veicoli destinati al trasporto di pubblica utilità (es. taxi). Questo significa che, se per ragioni di pubblico interesse o di sicurezza il Comune emette un’ordinanza in cui limita ulteriormente l’accesso delle ZTL per motivi di ordine pubblico, il transito è vietato anche alle persone disabili munite di contrassegno. È possibile, tuttavia, che il Comune preveda ulteriori eccezioni e consenta la circolazione alle persone con contrassegno in casi particolari: ad esempio in caso limiti il traffico per motivi di inquinamento, può decidere che le persone disabili circolino ugualmente.